Accordo di rete

Art. 1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

 

Art. 2 Denominazione

La rete scolastica è istituita dai soggetti firmatari, dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e assume il nome di “LE SCUOLE DI SFIDE”.

E' fatta salva la possibilità, per le altre istituzioni scolastiche statali e paritarie territorialmente pertinenti, di aderire a pieno titolo alla Rete in fase successiva all’istituzione, su semplice richiesta formale con contestuale sottoscrizione del presente atto.

Rimangono impregiudicate le distinte nature giuridiche delle scuole statali con autonomia funzionale e le soggettive responsabilità di ciascun soggetto aderente sotto i profili amministrativo, civile e penale.

 

Art. 3 Oggetto

Le istituzioni scolastiche firmatarie del presente accordo condividono e promuovono i valori e le finalità indicate nel “Manifesto delle Scuole di Sfide.” che fa parte integrante di questo documento. Si impegnano altresì a sostenere e collaborare alla realizzazione delle edizioni del salone “Sfide-La scuola di tutti” e di ogni iniziativa unitaria che verrà deliberata dall’Assemblea generale dei componenti. Realizzano, nel corso di ogni anno, un evento aperto (convegno, tavola rotonda, seminario,...) avente per oggetto uno o più temi del Manifesto; si impegnano a rendicontare pubblicamente, attraverso esempi concreti, la realizzazione di azioni aderenti ad alcuni dei dieci temi del Manifesto; offrono aiuto e sostegno reciproco nella progettazione/realizzazione di azioni replicabili sul territorio.

 

Art. 4 Adesione e recesso alla rete

Possono aderire alla rete altri Istituti. La richiesta di  adesione viene sottoposta alla scuola capofila e conclusa con la sottoscrizione del presente accordo.

Le scuole aderenti possono unilateralmente recedere dalla Rete.

 

Art. 5 Durata

Il presente accordo ha la durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per esplicita decisione dei soggetti aderenti.

Ogni scuola aderente può revocare l'adesione al presente accordo mediante comunicazione scritta da parte del Dirigente Scolastico al Presidente della Rete.

 

Art. 6 Organi

Sono organi della rete:

  1.     l’Assemblea dei dirigenti scolastici degli Istituti aderenti;
  2.     l’Istituto capofila;
  3.     il Presidente.

 

Art. 7 Assemblea generale dei componenti

L’Assemblea dei componenti della Rete è l'organo di coordinamento dell’attività della rete ed è formato dai legali rappresentanti pro-tempore degli Istituti aderenti alla Rete.

Ogni istituto ha diritto ad un voto. L’Assemblea delibera a maggioranza.

L’Assemblea dei componenti opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica capofila.

In prima seduta è adottato dai soggetti firmatari del presente Accordo di Rete.

 

Art. 8 Istituto capofila

Per le attività oggetto del presente accordo l’Istituto Comprensivo di Viguzzolo, sito in via Marcone 62 a Viguzzolo (AL), telefono 0131898035, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Cod.Fisc.  85004050069 ed e-mail istituzionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., CM ALIC81200R viene individuato come scuola capofila.

L’istituto capofila, esprime il Presidente della rete, corrispondente al proprio Dirigente scolastico pro-tempore.

L’istituto capofila svolge le funzioni di coordinamento delle scelte tecniche utili alla implementazione dei servizi di gestione federata dell’identità. Ogni Istituto sosterrà autonomamente ogni spesa necessaria al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

L’istituto capofila si coordina con gli altri Istituti della rete per la definizione degli interventi e  la verifica dell’effettuazione dei lavori.

 

Art. 9 Presidente

Il dirigente dell’istituto capofila svolge le funzioni di presidente della rete e ne assume la legale rappresentanza.

Convoca e presiede l’Assemblea di cui all’art. 6 e cura l'esecuzione diretta o indiretta delle relative deliberazioni .

 

Art.10 Risorse finanziarie

Le rete non è costituita allo scopo di condividere risorse finanziarie, ma è limitata alla condivisione di competenze e strumenti.

Qualora si rendesse necessario, al fine della realizzazione delle attività progettate di cui all’art.3, l’Assemblea generale dei componenti si riunisce al fine di:

  1. a) determinare l'ammontare di un fondo spese per il generale funzionamento amministrativo della "rete" e la ripartizione dello stesso fra le istituzioni scolastiche aderenti, da versare all'istituzione scolastica capofila;
  2. d) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi

collegiali competenti.

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione delle attività progettate, quale entrata finalizzata alla stessa.

L'istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività

istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.

Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità richiamate nell'art. 6. La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale,in base alle scadenze individuate dall’Assemblea dei componenti.

La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dall’Assemblea dei componenti secondo le modalità richiamate nell'art. 6.

Allo stesso modo è amministrato l’eventuale fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo della Rete da parte dell'istituzione scolastica capofila, che è tenuta ad una rendicontazione finale.

In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti.

 

Art.11 Rinvii

Per quanto non esplicitamente espresso, si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99, al D.I.44/2001, al decreto legislativo 163/2006 (Testo unico sui contratti della PA), all’art. 11, commi 2 e 3 della Legge 241/90 e s.m.i. e alla legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti.

 

Art. 12 Controversie

Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.

 

Art. 13 Deposito

Il presente atto è depositato in copia conforme all’originale presso le segreterie delle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete e pubblicato ai rispettivi Albi.



Testo approvato dall’Assemblea della Rete in data 17 gennaio 2018

Letto, confermato e sottoscritto.